Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La Regione istituisce un ufficio legislativo disciplinato da apposito regolamento.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La Regione istituisce e disciplina, con legge, i tributi propri ad essa attribuiti a norma dell'articolo 119 della Costituzione.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione di inchiesta allorché un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e speciali, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i Gruppi in esso presenti
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La Regione istituisce un Istituto di ricerche e di studi, definendone, con legge regionale, la composizione, i compiti, l'organizzazione, i modi di
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, istituisce, nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare permanente alla quale è attribuita la funzione di vigilanza, riferendone periodicamente al
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La Regione, per lo sviluppo economico e sociale e per il finanziamento degli enti e aziende di cui all'articolo 11, istituisce con legge, nell'ambito
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istituisce le unità sanitarie locali; predispone strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi a fini igienici